Breve storia sulla mediazione civile
Breve storia sulla mediazione civile
Dalle comunità patriarcali all'Impero Romano, dai regni europei dell'Ottocento alla Riforma Cartabia: un percorso millenario verso la risoluzione consensuale delle controversie.La mediazione esiste da quando esiste l'umanità: vecchia come il mondo. Già al tempo delle società patriarcali era presente il c.d. "saggio della tribù", incaricato di dirimere le controversie tra i componenti della comunità.
Nel corso dell'Impero Romano la risoluzione delle liti tra romani era affidata al conciliator, soggetto privato di estrazione patrizia ed esperto nella materia oggetto della controversia. Se le parti si fossero accordate, si sarebbero recate dal pretore, il quale si limitava ad emettere una sentenza attestante gli accordi raggiunti.
Anche nel mondo cattolico si riscontrano numerosi esempi di mediazione. I parroci, a tutt'oggi, svolgono opera di conciliazione per dirimere le controversie tra i fedeli, mentre le alte sfere ecclesiastiche svolgono attività di mediazione diplomatica fra gli Stati belligeranti.
La mediazione gestita dai saggi delle comunità antiche si è evoluta fino ad ottenere il primo riconoscimento ufficiale con la consolidazione dei regni europei, venendo inserita nel titolo preliminare dei codici di procedura civile.
Nel 1865, il Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia disciplinava le modalità dello svolgimento della conciliazione avanti al conciliatore (Capo I, artt. 1/7): soggetti privati di autorevolezza riconosciuta, non appartenenti all'ordine giudiziario. Questa forma di risoluzione raggiunse grande successo: il 95% delle questioni bagatellari veniva risolto dai conciliatori.
Con l'avvento della dittatura mussoliniana, che esigeva il controllo totale del sistema giudiziario su tutti gli affari dei cittadini, la funzione sociale della conciliazione venne meno fino a scomparire del tutto.
La conciliazione come la intendiamo oggi — un terzo imparziale che aiuta le parti a raggiungere un accordo in alternativa al processo — trae origine da studi sulla mediazione familiare sviluppati presso l'Università di Harvard, negli anni '70, per dirimere le liti tra coniugi in separazione.
La rapida diffusione di questo modello consentì ai giuristi di Harvard di applicarne i principi fondamentali — imparzialità del mediatore, ascolto empatico e riservatezza — alla mediazione civile, con l'obiettivo di sgravare i tribunali americani da milioni di contenziosi pendenti.
La mediazione civile si diffuse prima nel mondo anglosassone, per poi approdare in Europa e quindi anche in Italia.
Il 2 luglio 2004 la Commissione Europea ha adottato il Codice di condotta per i mediatori, che stabilisce i principi ai quali i singoli mediatori devono attenersi nella gestione dei procedimenti di mediazione civile e commerciale. Gli organismi erano tenuti ad elaborare codici più dettagliati adatti al loro specifico contesto operativo.
Sul piano processuale interno, l'art. 27 della legge delega incaricò il Governo di istituire procedure di conciliazione e arbitrato in materia di servizi di investimento, da svolgersi davanti alla Consob. Il Governo esercitò la delega con il D.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, che istituì la Camera di conciliazione e arbitrato.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione emanarono la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Pur riferita alle controversie transfrontaliere, concedeva agli Stati Membri la facoltà di applicarne le disposizioni anche alle procedure nazionali.
L'obiettivo principale era snellire il lavoro dei giudici, offrendo alle parti la possibilità di affidare la risoluzione delle controversie a uno o più conciliatori, senza privarle della tutela giurisdizionale in caso di mancato accordo: la tutela era posticipata, non esclusa.
- Formazione dei conciliatori
- Possibilità di conferma degli accordi in sede giurisdizionale
- Tutela della riservatezza
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza durante la procedura
Per dare attuazione agli impegni comunitari, il Parlamento italiano adottò la Legge 18 giugno 2009 n. 69, che delegò al Governo l'adozione di decreti legislativi in materia di mediazione civile e commerciale. Gli obiettivi erano ambiziosi: alleggerire il carico giudiziario, diffondere la cultura della mediazione e valorizzare le esperienze stragiudiziali già esistenti.
Il Governo esercitò la delega emanando il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che per la prima volta dettò una disciplina omogenea nel settore degli ADR, precedentemente regolato in modo frammentario. Il campo di applicazione fu esteso anche alle controversie interne in materia di diritti disponibili, prevedendo tre tipologie di mediazione:
- Mediazione obbligatoria
- Mediazione facoltativa
- Mediazione delegata dal giudice
La mediazione civile e commerciale ha conosciuto nel 2024 un significativo consolidamento, in particolare a seguito delle modifiche strutturali introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), entrata in vigore il 30 giugno 2023.
Tra le principali novità si segnala la riconfigurazione del primo incontro di mediazione, che ha cessato di essere un mero filtro preliminare gratuito per trasformarsi in una vera e propria sede di trattativa sostanziale.
I dati registrano una crescita costante non solo nella quantità delle domande e degli accordi raggiunti, ma anche nella rapidità delle procedure e nella loro capillarità tematica: un segnale concreto della progressiva maturità del sistema ADR italiano.
Un percorso di oltre duemila anni che ha trasformato la mediazione da pratica consuetudinaria a istituto giuridico riconosciuto. Camera Arbitrale Arbimedia opera in continuità con questa tradizione, offrendo procedure efficienti, riservate e professionalmente garantite.